Art. 19.
(Formazione dei conciliatori).

      1.  Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti gli standard dei corsi di formazione dei conciliatori, di cui all'articolo 8, comma 3, da svolgere presso ogni distretto di corte di appello, al cui esito, in caso di valutazione positiva, è rilasciato un attestato.
      2.  Con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26, sono determinati i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.
      3.  Nelle more dell'effettivo funzionamento dei corsi destinati alla formazione dei conciliatori per l'accesso agli organismi di composizione consensuale, l'Autorità rilascia ai soggetti che aspirano ad operare immediatamente in tali organismi, giudizi di abilitazione basati sulle esperienze professionali già acquisite, applicando anche, ove del caso, i criteri elaborati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il corso di conciliazione di livello base, di durata non inferiore a 32 ore di lezione. Gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni sono esentati dal rilascio dei giudizi di abilitazione e possono operare direttamente al momento della istituzione degli organismi di composizione consensuale presso i tribunali.
      4.  Il Ministero della giustizia, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stipula convenzioni con università ed enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che danno la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori nelle tecniche di negoziazione e di conciliazione.

 

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